venerdì 30 dicembre 2011

PEDEMONTANA: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE UN RICORSO E BLOCCA TUTTO


 Il Tar del Lazio ferma la Pedemontana Veneta accogliendo il ricorso di un trevigiano di Loria. I giudici amministrativi, con sentenza depositata il 24 dicembre, hanno dichiarato illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, firmata dal premier Silvio Berlusconi il 31 luglio 2009, e la successiva ordinanza del 15 agosto con le disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza. Per questo vengono invalidate «non soltanto le proroghe successivamente disposte con riferimento alla delega di poteri nei confronti dell’organismo commissariale, ma anche le determinazioni assunte dal commissario delegato» (Silvano Vernizzi), tra queste il progetto definitivo firmato il 20 settembre scorso. Il Tar del Lazio ha infine condannato la presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Veneto e la Superstrada Pedemontana Veneta srl al pagamento delle spese di lite, 4.000 euro.
Una cifra ridicola se paragonata a 2.391 milioni di euro, ossia il costo per la realizzazione in project financing dell’infrastruttura che, secondo il progetto definitivo, dovrà collegare Montecchio Maggiore a Spresiano, passando per il distretto industriale di Thiene-Schio, Bassano e a nord di Treviso, incrociando 3 autostrade (l’A4, l’A31 e l’A27). Una lingua d’asfalto lunga 94 chilometri circa, unica superstrada a pedaggio in Italia, inaugurata il 10 novembre scorso a Romano d’Ezzelino con la posa della prima pietra da parte del governatore Luca Zaia.
Ma è un residente di Loria, paese tra le province di Treviso e Vicenza, a mettere i bastoni tra le ruote al megaprogetto. Assistito dal professor Luigi Garofalo e dall’avvocato Ludovica Bernardi, il 17 novembre 2010 ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto «di approvazione del progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta e dei relativi elaborati del progetto». L’uomo, proprietario a Loria di un terreno sul quale aveva realizzato un fabbricato ad uso residenziale, sosteneva che il tracciato della superstrada, così come da progetto definitivo, si sarebbe posizionato a brevissima distanza dalla sua abitazione.
Punto cardine del ricorso è la contestazione della dichiarazione dello stato emergenziale, che ha permesso al commissario delegato Vernizzi di approvare il progetto definitivo al posto del Cipe. E i giudici del Tar, su questo aspetto, danno giudizi molto chiari: «Negli ultimi anni la decretazione d’urgenza ha indotto un’evidente espansione del concetto stesso di “straordinarietà” dell’intervento (in molti casi atteggiantesi quale “ordinaria” modalità di attuazione dell’azione pubblica), va invece rimarcato come la necessità di riaffermazione dell’ordinario quadro normativo ordinamentale imponga di ricondurre l’impiego di tale strumento in un ambito di effettiva, quanto comprovabile, eccezionalità: sì da scongiurare la praticabilità di surrettizie scorciatoie esclusivamente preordinate a garantire l’inosservanza della legge, laddove quest’ultima venga “sterilizzata” dalla consentita derogabilità alle disposizioni di rango primario. Se, a tale riguardo, non può esimersi il Collegio dal formulare l’auspicio che la competente Pubblica Autorità promani un forte segnale di discontinuità quanto all’uso intensivo – quanto, frequentemente, inappropriato – della decretazione d’urgenza». Dunque, secondo il Tar, il ricorso contro la Pedemontana impone di ribadire l’inadeguatezza motivazionale del decreto presidenziale del 31 agosto 2009, e del successivo affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione della Pedemontana.
I giudici amministrativi sostengono anche che «deve affermarsi che la possibilità di deroga alla legislazione vigente si atteggia quale misura estrema, pur nell’ambito di una situazione intrinsecamente emergenziale: con la conseguenza che, affinché l’eccezionale potere di deroga possa considerarsi esercitato nell’ambito dei suddetti limiti, è imprescindibile che l’autorità amministrativa si faccia carico ex ante di individuare le principali norme che, applicabili in via ordinaria, pregiudicherebbero invece l’attuazione degli interventi di emergenza».
Per questi motivi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha giudicato illegittimo il decreto sullo stato di emergenza del 2009 firmato da Berlusconi, l’ordinanza sulle disposizioni di protezione civile, invalidando così anche le determinazioni assunte dal commissario delegato.

Da “La Tribuna di Treviso” 30/12/2011

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